A.R.I.-R.E. – Associazione Radioamatori Italiani – Radiocomunicazioni d’Emergenza
REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE |
Atto n. 26037 Repertorio |
Notaio Salvo Morsello – Piazza Castello 9 – 20121 MILANOAtto registrato a Milano – Atti pubblici – il 29 aprile 1997 n. 6825 Serie 1B |
A.R.I. – RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA – (A.R.I.-R.E.) |
REGOLAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE |
Premessa.L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/1/1950, n. 368, è eletta in Ente Morale. |
L’attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105, ed il suo Regolamento di attuazione è approvato dall’Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.Gli scopi dell’A.R.I. sono quelli contemplati nell’art.3 e, nella materia specifica, nell’art. 7.1 del Regolamento di attuazione. |
L’A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi. |
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata dalla risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740. La normativa italiana è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato “collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso”. Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni di emergenza. |
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