A.R.I. – R.E.

 

A.R.I.-R.E. – Associazione Radioamatori Italiani – Radiocomunicazioni d’Emergenza

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 Atto n. 26037 Repertorio
Notaio Salvo Morsello – Piazza Castello 9 – 20121 MILANOAtto registrato a Milano – Atti pubblici – il 29 aprile 1997 n. 6825 Serie 1B
A.R.I. – RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA – (A.R.I.-R.E.)
REGOLAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE
Premessa.L’Associazione Radiotecnica Italiana – A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell’Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).

Con D.P.R. 10/1/1950, n. 368, è eletta in Ente Morale.

L’attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105, ed il suo Regolamento di attuazione è  approvato dall’Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.Gli scopi dell’A.R.I. sono quelli contemplati nell’art.3 e, nella materia specifica, nell’art. 7.1 del Regolamento di attuazione.
L’A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata dalla risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740. La normativa italiana è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato “collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso”. Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni di emergenza.
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